Riconoscimento cittadinanza Jure sanguinis

Ultima modifica 25 agosto 2022

Cos'è

È una procedura che consente il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

A chi si rivolge

Destinatari di questa procedura sono i soggetti stranieri discendenti da un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza, ossia:

  1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (così detto Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. È questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
  2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello Stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

 

In quale Comune presentare la domanda

La richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis" va presentata al Sindaco del Comune dove il richiedente ha stabilito la propria residenza ed ha intenzione di vivere.

 

Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al Console italiano competente.

 

Requisiti

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

 

Cosa serve

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

  1. estratto, copia integrale o certificato di nascita in originale e contenente paternità e maternità dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita non oltre 6 mesi dalla data della richiesta di cittadinanza;
  2. atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
  3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente ed eventualmente del richiedente stesso;
  5. atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero;
  6. atti di morte dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
  7. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione (non oltre 6 mesi dalla data della richiesta di cittadinanza), attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato, esempio:

 

  1. a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920. Nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi non è riconosciuta;
  2. b) avo italiano emigra in Brasile nel 1920. Nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poiché nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente alla data di nascita del figlio, acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.

 

Per chi proviene dall’Argentina:

Certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquisito la cittadinanza argentina.

È necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo, desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).

Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza".

In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.

Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:
- Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;

- Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;

- Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.

 

Per chi proviene dal Brasile:

Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia.

 

Caratteristiche degli atti

  • Gli atti di Stato Civile formati all'estero NON hanno scadenza.
  • Dovranno essere presentati tutti in originale e, se formati all’estero, da autorità straniere, tradotti e legalizzati o apostillati.

 

Ulteriori informazioni

  • Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni. In caso di errori o divergenze è necessario farli rettificare dalle Autorità competenti.
  • Per gli atti argentini sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITÀ (summaria informacion) se dichiarate dal Giudice del competente Tribunale.
  • Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti, dovranno essere dichiarate conformi al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente o, in alternativa, le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille).

In mancanza, la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all’ufficiale dello stato civile.

  • Mancanza dell'atto di matrimonio:

la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre, dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente:

" La sottoscritta ……………….. acconsente all’essere stata nominata quale madre di ……………….. nella denuncia di nascita resa dal signor ……………….."

Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l’atto di nascita.

  • La discendenza dunque, può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo l’1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.
    Esempio: donna italiana (in quanto nata da padre cittadino italiano), nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947. Questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva all’1 gennaio 1948, tale trasmissione potrà avvenire.
  • Per le istanze presentate contemporaneamente da fratelli / cugini (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale.

Nel caso in cui l'istanza del fratello o cugino (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente, nello stesso Comune di Gandino, sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati.

 

In quale ufficio presentare la domanda

Per il Comune di Gandino le pratiche in oggetto sono esperite dall’Ufficio dello Stato Civile e di Anagrafe sito in Gandino – Piazza Vittorio Veneto n. 7 (piano terra)

Tel. 035 745567 interno 1

orario: SOLO SU APPUNTAMENTO

Email: info@comune.gandino.bg.it;

PEC: comune.gandino@legalmail.it

 

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)

L’Ufficiale di Stato Civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo della possibile istanza iure sanguinis affinché l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.

  1. Presentazione di istanza di idoneità documentale alla richiesta di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza” iure sanguinis.
  2. Richiesta di appuntamentoper presentazione istanza.

Attenzione
-    Ogni incontro è riservato ad una sola istanza.

-    Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.

-    Consulenti o intermediari, una volta fissato l’appuntamento, NON possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.

Il comune avrà tempo 20 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito agli interessati.

 

SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE

Dopo l’esito favorevole di cui alla prima fase, l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica e, una volta definita questa pratica, formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. L’istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

Attenzione
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. È necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.

 

Documentazione per richiedere la residenza (iscrizione in anagrafe)

  • Passaporto o altro documento equipollente in corso di validità comprovante la propria identità.
  • Se la richiesta concerne anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello stato di appartenenza.
  • Documentazione attestante il titolo legittimo del possesso dell’alloggio.
  • Documentazione attestante la regolarità del soggiorno.

 

I discendenti dei cittadini italiani saranno ritenuti regolarmente soggiornanti sul territorio:

  • Se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro d'ingresso apposto dall’autorità di frontiera italiana.
  • Se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

 

Chiusura del procedimento

Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

 

Tempi e scadenze

Il termine del procedimento è di 180 giorni e qualora non si chiudesse entro 90 giorni, il richiedente dovrà attivare la procedura di richiesta del permesso di soggiorno.