Obbligo di condotta per proprietari e/o conduttori di cani per la diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide

Pubblicato il 27 novembre 2023 • Sociale

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di combattere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi ed aree verdi causato dalla presenza di deiezioni di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

Valutato che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall’attuazione, da parte dei proprietari e/o detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera C.C. n. 21 del 10.04.2002, variato con delibera C.C. N.32/25.03.2003, variato con delibere C.C. N. 54/09.08.2005 variato con delibera C.C. N.67/2006 ed in particolare gli Artt. 81 – 82 – 83 – 84 in base ai quali i proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali e che durante la circolazione dei cani, i proprietari o chi ne ha la custodia momentanea devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivati dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici pavimentate;

Considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi, rilasciano sgradevoli odori persistenti per le strade - in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni – e possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

Dato atto che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;

Atteso che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento volto al decoro urbano e all'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto già prescritto dal Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 7082/2015

ORDINA

che, dal 01/10/2023, ai Conduttori di cani a qualsiasi titolo, in tutto il centro abitato del Comune Gandino:

  • è fatto obbligo di munirsi di un contenitore con acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell’osservanza della presente ordinanza;
  • è fatto obbligo di provvedere alla immediata diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide dell'animale con una congrua quantità d'acqua– senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, fatta eccezione per le aree verdi ove non sia già espressamente vietato l’accesso ai cani (parchi, giardini pubblici ...).

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell’esercizio dell'attività istituzionale.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad un massimo di € 500,00; che ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 100,00 oltre alle spese del procedimento; che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

DISPONE

Di dare notizia dell’adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all’albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune; La comunicazione a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate; Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

CARTELLO DEIEZIONI

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