Avviso IMU anno 2024

Pubblicato il 20 maggio 2024 • Tributi

IMU (scadenze 17 giugno 2024 – 16 dicembre 2024)

Sono esenti i seguenti immobili:

  • le abitazioni principali per le categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 e una pertinenza agevolata per categoria (C/2 – C/6 – C/7); qualora coniugi, non ancora separati legalmente, abbiano la residenza presso immobili diversi, solo uno dei due immobili, a scelta degli interessati, è esente Imu come abitazione principale, mentre l’Imu è dovuta comunque per l’altra abitazione;
  • le abitazioni principali, che appartengono alle categorie citate, e le pertinenze agevolate degli anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate e dei coniugi separati assegnatari dell’immobile, che hanno acquisito il diritto di abitazione;
  • i terreni montani (trattandosi di Comune montano).

Devono pagare l’IMU:

  • le abitazioni principali cosiddette di lusso (categorie A/1 – A/8 e A/9);
  • i fabbricati appartenenti alla categoria D;
  • le aree edificabili, che comprendono anche gli immobili di categoria F02 e F03 privi di rendita;
  • tutti gli immobili che non siano abitazione principale e pertinenza agevolata;
  • i fabbricati rurali e quelli strumentali all’attività agricola.

Sono equiparati all’abitazione principale:

  • gli immobili di chi risiede presso una Casa di Riposo (a condizione che non siano locati o dati in comodato);
  • gli immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale e divorzio;

Le aliquote approvate in Consiglio Comunale (deliberazione n. 53 del 22.12.2023) sono le seguenti:

  • Abitazione principale e pertinenze agevolate (categorie A/1 – A/8 – A/9) E’ prevista la detrazione di euro 200,00 -->  6,00 per mille  
  • Fabbricati appartenenti alla categoria D --> 10,60 per mille
  • Altri immobili e aree edificabili --> 10,60 per mille
  • Abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il 1° grado (figli, genitori) e una pertinenza agevolata per categoria (C/2 – C/6 – C/7)  base imponibile ridotta del 50% --> 7,00 per mille
  • Fabbricati rurali e quelli strumentali all’attività agricola --> 1,00 per mille

Gli immobili possono essere concessi in uso gratuito esclusivamente alle condizioni che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante non possieda altro immobile abitativo in Italia a parte quello in cui risiede e che sia residente anagraficamente e dimori a Gandino (in questo caso, oltre all’aliquota ridotta del 7 per mille, la base imponibile viene ridotta del 50%).
Il valore al metro quadrato delle aree edificabili e degli immobili di categoria F02 e F03 viene determinato sulla base di apposite deliberazioni della Giunta Comunale e sono soggette all’obbligo di dichiarazione.

Il versamento IMU avviene esclusivamente tramite modello F24.
La correttezza e la completezza dei dati contenuti nell’avviso ricevuto è sempre affidata alla cura e alla responsabilità del contribuente / possessore.
Si invita a segnalare tempestivamente all’Ufficio Tributi  eventuali difformità riscontrate.