Referendum 2022. Elettori temporaneamente residenti all'estero
Pubblicato il 21 aprile 2022 • Comune
L'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata (info@comune.gandino.bg.it, comune.gandino@legalmail.it), e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Dovrà necessariamente essere corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore richiedente ed essere compilata in ogni sua parte. Per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, non è richiesto il requisito dei tre mesi di temporanea residenza all’estero.