Ammissione al cimitero

Ultima modifica 19 marzo 2024

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all’art. 47 del T.U. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ufficio Cimiteriale