Assegno di maternità concesso dal comune e pagato dall'INPS

Ultima modifica 4 agosto 2023

COSA E’
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

CHI LO PUO’ RICHIEDERE
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

COME
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a
percepire dal comune la quota differenziale.

DOCUMENTI NECESSARI
- Modulo di richiesta compilato e sottoscritto dalla richiedente
- Documento d’identità del richiedente
- Attestazione Isee in corso di validità
- Permesso di soggiorno (se ricorre il caso)

UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZI ALLA PERSONA
Recapito telefonico 035/745567 int. 5
Posta elettronica: servizi.persona@comune.gandino.bg.it

richiesta assegno maternità
03-08-2023

Allegato 200.38 KB formato pdf