Autenticare le copie di documenti
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2022, 15:37
COSA E'
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2719, Codice civile).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 18 prevede che:
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
CHI LA PUO' RICHIEDERE
Possono chiedere l'autentica:
- tutti i cittadini maggiorenni, previo accertamento dell'identità.
COME
Presentando all'ufficio il documento originale e la copia dello stesso da autenticare.
DOCUMENTI NECESSARI
- Documento originale
- Copia del documento
- Documento d'identità del richiedente
- 1 marca da bollo da € 16,00
UFFICIO DI RIFERIMENTO