Autenticare le copie di documenti

Ultima modifica 15 settembre 2022

COSA E'

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2719, Codice civile).

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 18 prevede che:

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

CHI LA PUO' RICHIEDERE

Possono chiedere l'autentica:

  • tutti i cittadini maggiorenni, previo accertamento dell'identità.

COME

Presentando all'ufficio il documento originale e la copia dello stesso da autenticare.

DOCUMENTI NECESSARI

  • Documento originale
  • Copia del documento
  • Documento d'identità del richiedente
  • 1 marca da bollo da € 16,00

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ufficio Demografico