Accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Ultima modifica 15 settembre 2022

SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO TRAMITE ACCORDO CONCLUSO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (ART: 12 LEGGE 162/2014)

- MODALITA’ OPERATIVE –

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;

- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;

- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).

In caso di divorzio o cessazione degli effetti civili, devono essere trascorsi almeno 6 mesi dalla data di separazione consensuale davanti all’Ufficiale dello Stato civile, 1 anno dalla data di separazione giurisdizionale (Legge n. 55 del 6 maggio 2015).

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

 

FASE ISTRUTTORIA

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Questi i documenti da presentare:

- copia dei documenti di riconoscimento

- indicazione dei contatti (numero di tel/mail)

- indicazione dei dati completi di eventuali figli maggiorenni

- indicazione del legale da cui i coniugi intendono eventualmente farsi seguire.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

 

REDAZIONE DELL'ACCORDO

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.

Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

 

CONFERMA DELL'ACCORDO

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo.

Il pagamento deve avvenire attraverso il sistema PagoPA.

 

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ufficio Demografico

Dichiarazione sostitutiva per separazione
25-08-2022

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