Convivenza di fatto

Ultima modifica 15 settembre 2022

COSA E'

Con l’introduzione dei nuovi istituti previsti dalla legge 20 maggio 2016, n.76 le coppie hanno ora a disposizione queste tre possibilità per il riconoscimento della propria unione:
* MATRIMONIO riservato a coppie di sesso diverso
* UNIONE CIVILE riservato a coppie dello stesso sesso
* CONVIVENZE DI FATTO sia per coppie di sesso diverso che per coppie dello stesso sesso.

CHI LA PUO' RICHIEDERE

LE CONVIVENZE DI FATTO: REQUISITI
Si intendono convivenze di fatto due persone, di qualunque sesso:
- Maggiorenni;
- Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- Non vincolate da: rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;
- COABITANTI (requisito inderogabile)

COME

LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La procedura prevede che la convivenza di fatto si costituisca con una dichiarazione resa – da due persone di stato libero – all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza.

LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE: QUANDO?
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata:
* in occasione della richiesta di iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero o da altro comune;
* in occasione del cambiamento di abitazione;
* successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

I DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO
- Stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- In caso di malattia o di ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l’altro (in forma scritta e autografa o, in caso di impossibilità a redigerla, in presenza di un testimone) quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati;
- In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- In caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

LA CASA
Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a 3 anni.
Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Nel caso in cui l’ appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

IL LAVORO
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

LA MALATTIA E IL DECESSO
Nella domanda al Tribunale per richiedere l’ interdizione o l’inabilitazione devono essere indicati, oltre a quelli del coniuge, dei parenti entro il 4° grado, degli affini entro il “° gradoe, se vi sono, del tutore e del curatore, anche il nome e cognome e la residenza del convivente di fatto.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

NESSUNA EREDITA’
Per le convivenze di fatto non è prevista né eredità né la pensione di reversibilità.

LA CONCLUSIONE DELLA CONVIVENZA
L’eventuale cessazione della convivenza di fatto potrà essere comunicata all’anagrafe con una dichiarazione, che seguirà sempre l’iter procedimentale delle dichiarazioni anagrafiche.
In questo caso la dichiarazione potrà anche essere presentata da un solo convivente (in questo caso l’ufficiale d’anagrafe provvederà a darne comunicazione all’altro convivente ai sensi della legge n. 241/1990.
Il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica. I due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia.
Se la convivenza finisce, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e proporzionati alla durata della convivenza”.

I RAPPORTI PATRIMONIALE DEI CONVIVENTI DI FATTO
I conviventi di fatto possono (se vogliono) disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato (con le medesime modalità) in qualunque momento nel corso della convivenza.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli art 5 e 7 del regolamento di cui al dpr 30 maggio 1989, n. 223.

DOCUMENTI NECESSARI

  • Modulo richiesta convivenza di fatto compilato e firmato da entrambi i conviventi
  • Fotocopie dei documenti d'identità dei richiedenti.

UFFICIO DI RIFERIMENTO

Ufficio Demografico

modulo-richiesta-convivenza-di-fatto
11-07-2022

Allegato formato docx